Se si emette un assegno senza accertarsi della copertura sul conto corrente, il titolo viene immediatamente protestato quando la persona a cui abbiamo girato l’assegno va in banca a riscuoterlo.
A questo punto, si aggiorna la visura protesti di chi ha emesso quel titolo: se non si ottempera al pagamento immediato della somma, si è preclusi automaticamente da qualsiasi forma di finanziamento.
Si può anche decidere di pagare il debito in un secondo tempo, ma più tempo passa dalla data di emissione del titolo, più è difficile aggiornare la visura protesti alla Camera di Commercio di zona.
Una volta estinto il pagamento, il protestato dovrà richiedere tramite una procedura ad hoc l’aggiornamento della visura nel registro dei protesti, presentando il titolo pagato, la fotocopia dei propri documenti di riconoscimento e un’istanza di riabilitazione.
L’istanza può essere presentata solo un anno dopo che il debito è stato registrato nella visura protesti. Questo rende difficoltose le pratiche: anche se il debitore ha ottemperato al suo debito (con gli interessi) qualche giorno dopo la notifica del protesto, sarà comunque necessario un anno.
In quel lasso di tempo, qualunque istituto di credito che consulti il registro dei protesti online negherà di fatto al richiedente qualsiasi forma di prestito (anche le famose carte di credito revolving). Un mese dopo la presentazione dell’istanza, la visura protesti viene aggiornata e il richiedente ottiene dal Tribunale un certificato di riabilitazione.
Il certificato è necessario per sanare la posizione del protestato presso la Camera di Commercio di zona. Completate tutte queste procedure, il nome viene riabilitato e la visura protesti aggiornata.
Per risolvere questo tipo di controversie, non basta richiedere la cancellazione del debito dalla visura protesti. Spesso, ad aggravare la situazione ci pensano le sanzioni applicate sui mancati pagamenti. Chi emette un assegno “a vuoto”, paga oltre al debito una sanzione pecuniaria calcolata sul non pagato.
Per esempio, l’assegno non pagato di valore inferiore ai 10.329 Euro può portare a sanzioni dai 516 ai 3.098 Euro a seconda dei casi. Le sanzioni aumentano se si tratta di un secondo protesto (anche se quello precedente risulta chiuso in visura protesti) o se si supera questa soglia di pagamento.